
Ordinanza n. 57 del 21/04/2026 del Sindaco di Roma: provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dall’Aedes albopictus (zanzare tigre) e Culex Pipiens (zanzara comune) al fine di prevenire possibili conseguenze sulla salute pubblica derivante dall’infestazione, nel territorio di Roma Capitale
Ordinanza zanzara tigre Roma 2026
Come gli scorsi anni, l’Ordinanza Zanzare prevede che tutti si adoperino per contrastare la proliferazione delle zanzare, adottando opportuni comportamenti e ove possibile (ossia nelle aree ove siano presenti tombini con acqua, grate di scolo o qualunque altro deposito d’acqua) di effettuare interventi LARVICIDI in questi depositi d’acqua (inviandone comunicazione al Comune stesso mediante compilazione on-line del modulo elettronico B entro il 30 giugno) o di provvedere alla loro chiusura con reti zanzariere. Gli interventi di disinfestazione ADULTICIDA (quindi aerea) sono consentiti solo in caso di effettiva presenza zanzare e solo dopo aver effettuato idonei trattamenti antilarvali preventivi. Essi devono essere giustificati di volta in volta da un verbale di sopralluogo redatto dalla ditta di disinfestazioni incaricata del servizio, controfirmato dalla committente e comunicati al Comune di Roma, mediante compilazione on-line del modulo elettronico C, almeno 5 giorni prima di ogni intervento, allegando schede tecniche e di sicurezza dell’insetticida utilizzato. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare i dovuti accertamenti in merito all’effettiva necessità di questi interventi ADULTICIDI, che devono comunque avvenire nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino.

